Secondo il parere n. 50 del 09.02.2017 del Garante per la protezione dei dati personali gli atti del procedimento disciplinare, che non sono soggetti ad obbligo di pubblicazione ai fini della trasparenza, sono preclusi all'accesso civico nonché, salvo specifiche eccezioni a tutela del diritto dell’interessato richiedente, a quello documentale di cui alla legge n. 241/1990, in considerazione della particolare incidenza dell'ostensione di tali atti sulla riservatezza dei rispettivi interessati.
L’acceso civico agli atti, di cui al D.Lgs. n. 33/2013, è riconosciuto “allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico” e consente un accesso meno approfondito rispetto a quello documentale, ma generalizzato, su dati, documenti ed informazioni.
L’accesso documentale nel procedimento amministrativo, previsto dalla legge n. 241/1990, presuppone a sua volta che il richiedente debba dimostrare di essere titolare di un interesse “diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso” ed è volto a consentire un accesso approfondito relativamente a specifici dati.
L’interesse del parere si individua nell’aver affermato che sono preclusi all’accesso civico gli atti del procedimento disciplinare in ragione della peculiarità dello stesso e nell’aver sottolineato la possibilità del pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati dell’incolpato che potrebbe derivare dall’accoglimento della domanda di accesso “in considerazione della particolare incidenza dell’ostensione di tali atti sulla riservatezza dei rispettivi interessati”.
Principio con anche nel caso di domanda di accesso documentale nel procedimento disciplinare, quando si deve tenere ulteriormente conto della peculiarità della procedura, sostanzialmente afflittiva, con la necessità di valutare con particolare rigore la tutela della riservatezza dei dati ivi contenuti in ragione dell’incidenza che la loro ostensione potrebbe avere sulla posizione personale dell’incolpato.