La Corte di Giustizia UE, Grande Sezione, con sentenza del 20 dicembre 2017 ha ritenuto che il servizio prestato da Uber rientra in quelli di trasporto a norma dell’art. 1, punto 2, della Direttiva 98/34, dell’art. 2, lett. a, della Direttiva 2000/31 e dell’art. 2 lett. d, della Direttiva 2006/123 dal momento che l’intermediazione tra il cliente e l’autista non professionista fa parte di un servizio complessivo avente come elemento fondamentale il trasporto, per cui va regolato dalla relativa disciplina.
Per conseguenza non va compreso nella libera prestazione di servizi, ma rientra nella politica comune dei trasporti e spetta ai singoli Stati disciplinarlo, quale servizio di trasporto, nel rispetto della normativa dell’UE. Non può quindi escludersi che quanti operano per Uber debbano dotarsi di licenze, come già avviene ad esempio per i tassisti.