E’ stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 03.05.16 la delibera con la quale il CNF ha modificato l’articolo 35 del Codice Deontologico Forense “Dovere di corretta informazione”.
La modifica è volta a chiarire la portata della norma deontologica, aprendo alla libertà dei canali comunicativi, tramite l’inciso “quale che sia il mezzo utilizzato per rendere le informazioni” ed eliminando il riferimento specifico alla disciplina dei siti web che il testo precedente vietava nel caso di re-indirizzamento e/o in caso di contenuti di natura commerciale e/o pubblicitaria.
A seguito della modifica, secondo l’informativa resa dal CNF “qualsiasi mezzo è ammesso ( e dunque anche siti web con o senza re-indirizzamento), purché la informazione rispetti i doveri di verità, correttezza, trasparenza, segretezza e riservatezza, facendo in ogni caso riferimento alla natura e ai limiti dell’obbligazione professionale e rispettando i principi cardine della professione di dignità e decoro”.
La nuova norma, per essere vigente, deve seguire le regole contenute nel Decreto ministeriale n. 38/2015 che disciplina le forme di pubblicità del Codice e dei suoi aggiornamenti: l’aggiornamento deve essere pubblicato entro trenta giorni dalla pubblicazione in GU sui siti del CNF e degli Ordini, fermo restando il termine di entrata in vigore previsto dall’articolo 3 comma 4, secondo periodo, della legge 247/2012 e cioè 60 giorni dalla data di pubblicazione in GU.