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Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali

03 MAGGIO 2016


E’ entrato in vigore il 03.05.2016 il D.L. n. 59/2016 “Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione”, volto ad introdurre misure a sostegno delle imprese  e di accelerazione del recupero crediti, in favore degli investitori in banche in liquidazione e che apporta modifiche al codice di procedura civile per accelerare le procedure di espropriazione forzata.
In proposito è prevista l'inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione proposta dopo che sia stata disposta la vendita o l'assegnazione del bene pignorato, salvo sia fondata su fatti sopravvenuti e l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile.
Sono previste disposizioni relative alla determinazione del prezzo del bene nell'incanto ed è disposto che, nel caso in cui la vendita dei beni pignorati sia affidata ad un commissionario, il numero complessivo degli esperimenti di vendita non sia superiore a tre.
E’ semplificato l'iter di liberazione dell'immobile pignorato e si prevede il diritto degli interessati a presentare l'offerta di acquisto di esaminare i beni in vendita entro sette giorni dalla richiesta.
Le vendite del beni immobili pignorati debbono avere luogo obbligatoriamente con modalità telematiche.
E’ prevista la facoltà per il giudice, al terzo tentativo di vendita andato deserto e in mancanza di istanze di assegnazione, di fissare un prezzo base inferiore al precedente fino al limite della metà ed è chiarito che i giudici dell'esecuzione e i professionisti delegati possono effettuare distribuzioni anche parziali delle somme ricavate dall'esecuzione immobiliare, al fine di superare le divergenze esistenti nella prassi applicativa e di ridurre i tempi di recupero del credito.
Nel caso in cui il debitore contesti un credito solo parzialmente, il giudice sarà obbligato a concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto sulla parte non contestata, garantendo così la provvisoria esecutività del credito avente prova certa.
E’ consentito al curatore, al commissario e al liquidatore giudiziale di accedere con modalità telematiche ai dati relativi ai soggetti che risultano debitori di procedure concorsuali, ai fini del recupero o della cessione dei crediti anche in mancanza di titolo esecutivo nei confronti del debitore.
Il decreto apporta inoltre alcune modifiche alla legge fallimentare, al fine di velocizzare la tempistica tramite l’utilizzo delle procedure telematiche e dispone anche la creazione di un registro elettronico presso il Ministero della giustizia che contenga informazioni in merito alle procedure esecutive, ai fallimenti, alle procedure di amministrazione straordinaria, ai concordati preventivi e agli accordi di ristrutturazione nonché, quando pubblicati dal debitore, ai piani di risanamento.
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