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LA CREAZIONE DI UN FALSO PROFILO UTENTE SULLA RETE INTEGRA IL REATO DI SOSTITUZIONE DI PERSONA

27 GENNAIO 2014


Per la Corte di Cassazione (sentenza 18826/2013) la creazione di un falso profilo utente su un portale telematico integra, oltre ai reati di ingiurie e molestie, anche il reato di sostituzione di persona di cui all'art. 494 c.p.
Una donna, in collera con la ex datrice di lavoro, aveva creato un falso profilo utente su un portale telematico di chat a contenuto erotico e diffuso sullo stesso il numero di telefono cellulare della vittima, che era così stata  raggiunta da numerose chiamate e messaggi di soggetti interessati ad incontri a sfondo sessuale, alcuni dei quali avevano preso anche ad apostrofarla con epiteti offensivi, certamente lesivi dell'onore e del decoro personale.

Il caso presenta una caratteristica: il "nome" usurpato dall'imputata, all'atto pratico, non esiste. L'iscrizione alla chat, infatti, comporta l'adozione di uno "pseudonimo" (il nickname) inventato da colui che si registra al portale: gli utenti della rete, cioè, non sanno con chi stanno parlando, risultando ad essi del tutto sconosciuta - oltre che da un certo punto di vista indifferente - l'identità fisica del soggetto che ha creato il profilo virtuale. Vero è, d'altra parte, che l'imputata in questo caso ha diffuso anche il numero di cellulare della vittima associandolo al nickname creato (proprio allo scopo di arrecarle un danno): ma è del pari indubbio, per converso, che la creazione di un'identità virtuale - cui quel numero di telefono era ricondotto - da parte di un soggetto diverso dall'intestataria dell'utenza non ha ingenerato negli utenti della chat un errore sull'identità fisica dell'interlocutrice, che anzi era ai loro fini del tutto irrilevante.

La portata innovativa della sentenza risiede in ciò che la Cassazione individua essere l'elemento materiale del reato in esame. Ad avviso dei supremi giudici, cioè, è l'esigenza di meglio tutelare i soggetti esposti agli effetti invasivi di un perverso utilizzo delle nuove tecnologie, in considerazione della "intima connessione" che intercorre "tra società e diritto", ad imporre una protezione più consistente anche nei confronti di quei"contrassegni di identità" - equiparabili al nome e allo pseudonimo - di cui un soggetto possa legittimamente fare uso.

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