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QUANDO IL RICORSO E' INAMMISSIBILE LA CASSAZIONE NON ESAMINA LA NON PUNIBILITA' PER PARTICOLARE TENUITA'

19 AGOSTO 2015


Con sentenza n. 34932, depositata il 18 agosto, la Suprema Corte ha affrontato la questione relativa alla possibilità, nel caso di ricorso da dichiarare inammissibile per manifesta infondatezza, di prendere in considerazione, in sede di legittimità, la questione relativa alla non punibilità del fatto per particolare tenuità ex art. 131 bis cp.
Secondo la Cassazione, il D.Lgs. 28/2015 ha introdotto una forma atipica di esclusione della punibilità, avente natura sostanziale, non rientrante nelle previsioni normative di cui all'art. 129 cpp ed ha statuito che un ricorso inammissibile non è idoneo a costituire il rapporto giuridico processuale di impugnazione, per cui lo ius superveniens, anche se più favorevole, non può essere rilevabile.
Tale principio potrebbe essere escluso solo laddove il nuovo istituto introducesse una forma di abolitio criminis, come tale rilevabile anche davanti al giudice dell'esecuzione a norma dell’art. 673 cpp. La Cassazione ha tuttavia escluso che una disposizione recante una nuova causa di non punibilità operi una, pur parziale, abolitio criminis, citando a sostengo di tale tesi il disposto dell'art. 2, comma 2 e dell'art. 673, comma 1, cpp.
Ha quindi evidenziato la Cassazione che, ricorrendo i presupposti dell'istituto previsto dall'art. 131 bis cp, il fatto resta sempre qualificato dalla legge come reato; pertanto non ci può trovare di fronte ad un caso di abolitio criminis.
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