Con sentenza della Sezione VI del 07.06.2017-12.07.2017 la Corte di Cassazione, richiamando il principio già espresso dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 47803/2008, secondo il quale «nell’udienza fissata a seguito della richiesta di applicazione della pena presentata nel corso delle indagini preliminari non è consentita la costituzione di parte civile ed è pertanto illegittima la condanna dell’imputato al pagamento delle spese sostenute dal danneggiato da reato la cui costituzione sia stata ammessa dal giudice nonostante tale divieto», ha stabilito che lo stesso debba ritenersi operante «anche in relazione alle udienze fissate per l’applicazione della pena richiesta con l’opposizione a decreto penale o a seguito di decreto di giudizio immediato».