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PUO' SUBORDINARSI LA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA AL RISARCIMENTO DEL DANNO SOLO C’È STATA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE

08 AGOSTO 2023


Con ordinanza della Sez. I della Corte di Cassazione del 04.11.22 era stata rimessa alle Sezioni Unite la seguente questione di diritto: “se il giudice possa subordinare, a norma dell’art. 165 cp, il beneficio della sospensione condizionale della pena, oltre che al pagamento della somma dovuta a titolo di risarcimento del danno, anche all’adempimento dell’obbligo della restituzione di beni conseguiti per effetto del reato, solo qualora vi sia stata costituzione di parte civile”.

La Corte aveva dato atto del contrasto tra l’orientamento che riteneva legittima l’imposizione di un obbligo, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 165 cp in favore di soggetto che non si è costituito parte civile, e altro orientamento che la riteneva in violazione dell’art. 165 cp e dunque da considerare, da parte del giudice dell’esecuzione adito ai fini dell’art. 168 cp, come non apposta.

Il primo orientamento, aveva rilevato il collegio, “valorizza il dato testuale della distinzione tra l’obbligo delle restituzioni e quello di risarcimento del danno e ritiene che il vincolo costituito dalla necessità della esistenza di una preventiva domanda giudiziale spiegata nel giudizio penale tramite la costituzione di parte civile del danneggiato, concerna solamente l’ipotesi in cui la subordinazione della sospensione condizionale della pena concerna espressamente, in tutto od in parte, il preventivo adempimento dell’obbligo di risarcimento del danno e non anche quello delle restituzioni. L’orientamento contrario considera che anche l’obbligo delle restituzioni come quello risarcitorio riguarda solo il danno civile, e non anche il danno criminale, e presuppone la domanda della parte, che, nel processo penale, richiede la costituzione di parte civile”.

Con sentenza n. 32939 del 24.04.23-27.07.23 le Sezioni Unite si sono espresse nel senso che “il giudice può subordinare, a norma dell’art. 165 cp, il beneficio della sospensione condizionale della pena al pagamento della somma dovuta a titolo di risarcimento del danno, nonché all’adempimento dell’obbligo della restituzione dei beni conseguiti per effetto del reato, solo a condizione che nel giudizio vi sia stata costituzione di parte civile”.

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