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PROCEDIMENTO DISCIPLINARE DEGLI AVVOCATI: SE SIA POSSIBILE RINUNCIARE ALLA PRESCRIZIONE

28 LUGLIO 2023


Nel procedimento disciplinare a carico degli Avvocati, regolato dalla legge n. 247/2012 | Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense e dal Regolamento n. 2/2014 | Procedimento disciplinare, emanato dal Consiglio Nazionale Forense ai sensi dell’art. 50, comma 5 della stessa legge n. 247/2014 nulla è disposto in ordine alla rinunciabilità o meno della prescrizione dell’azione disciplinare.
Con sentenza n. 100 del 23.05.23 il Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Corona, Rel. Giraudo) è intervenuto, a quanto consta per la prima volta, sulla questione e si è espresso in questo caso in senso positivo e quindi per la rinunciabilità della prescrizione, con la precisazione che la «facoltà di rinuncia è tuttavia possibile solo prima che la prescrizione sia accertata e dichiarata nella decisione del Consiglio Distrettuale di Disciplina o nella sentenza del Consiglio Nazionale Forense».
A norma dell’art. 56 della legge n. 247/2012 (Prescrizione dell'azione disciplinare):
1. L'azione disciplinare si prescrive nel termine di sei anni dal fatto.
2. Nel caso di condanna penale per reato non colposo, la prescrizione per la riapertura del giudizio disciplinare, ai sensi dell'articolo 55, è di due anni dal passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna.
3. Il termine della prescrizione è interrotto con la comunicazione all'iscritto della notizia dell'illecito. Il termine è interrotto anche dalla notifica della decisione del Consiglio Distrettuale di Disciplina e della sentenza pronunciata dal Consiglio Nazionale Forense su ricorso. Da ogni interruzione decorre un nuovo termine della durata di cinque anni. Se gli atti interruttivi sono più di uno, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi, ma in nessun caso il termine stabilito nel comma 1 può essere prolungato di oltre un quarto. Non si computa il tempo delle eventuali sospensioni.
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