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CASSAZIONE: NON E' RILEVABILE D'UFFICIO LA VIOLAZIONE DELL'ART. 6 DELLA CEDU SE IL RICORSO E' INAMMISSIBILE

11 APRILE 2014


Con sentenza n. 13233/2014 la Corte di Cassazione, Sez. II penale, ha affermato che l’inammissibilità del ricorso per cassazione per manifesta infondatezza dei motivi preclude la possibilità di rilevare e dichiarare di ufficio anche la violazione dell’art. 6 della CEDU.

La Corte territoriale, in sede di appello, aveva riformato la sentenza di assoluzione di primo grado, condannando l'imputato sulla base di un diverso apprezzamento delle dichiarazioni verbalizzate di un testimone e sulla base di una diversa valutazione, anche in questo caso in senso accusatorio, di una ripresa video. Ritenuta inammissibile l’impugnazione proposta dall’imputato a norma dell’art. 606, comma 3, cpp,  per manifesta infondatezza, la Corte di Cassazione si è posta il problema se vi era stata violazione dell’art. 6 della CEDU.

I giudici di legittimità hanno ricordato come la Corte di Strasburgo abbia affermato che coloro i quali “hanno la responsabilità' di decidere la colpevolezza o l'innocenza dovrebbero, in linea di massima, poter udire i testimoni personalmente e valutare la loro attendibilità” e che “la valutazione dell'attendibilità di un testimone è un compito complesso che generalmente non può essere eseguito mediante una semplice lettura delle sue parole verbalizzate” (sentenze 5 luglio 2011, 21 settembre 2010, 27 novembre 2007) e che la Corte di Cassazione ha già stabilito, adeguandosi all'interpretazione che la Corte di Strasburgo ha dato dell'art. 6 CEDU, che, da una parte, “è illegittima la sentenza d'appello che, in riforma di quella assolutoria condanni l'imputato sulla base di una alternativa interpretazione del medesimo compendio probatorio utilizzato nel primo grado di giudizio, occorrendo, invece, una forza persuasiva superiore della motivazione, tale da far cadere ogni ragionevole dubbio” (Cass. 49755/2012; 1514/2012; 1266/2012; 8705/2013) e, dall'altra, che “il giudice di appello per riformare in peius una sentenza assolutoria è obbligato - in base all'art. 6 CEDU, così come interpretato dalla sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo del 5 luglio 2011, nel caso Dan c/ Moldavia - alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale solo quando intenda operare un diverso apprezzamento di attendibilità di una prova orale, ritenuta in primo grado non attendibile” (Cass. 16566/2013; 28061/2013; 5854/2012).

Poste tali premesse, circa in particolare la rivalutazione della ripresa video, la Cassazione ha ritenuto la CEDU non applicabile in quanto “il giudice di appello, per riformare in peius una sentenza di assoluzione, non è obbligato - in base all'art. 6 CEDU, così come interpretato nella sentenza della Corte EDU del 5 luglio 2011, Dan c. Moldavia - alla rinnovazione delle prove dichiarative assunte in primo grado quando la sua decisione si fonda su un diverso apprezzamento di conversazioni telefoniche oggetto di intercettazione” ed altresì considerando che “a fronte di una prova di natura documentale (tale deve ritenersi la ripresa video) che non può essere rinnovata, non si pone alcun problema di applicabilità dell'art. 6 della CEDU, trattandosi solo di verificare se la motivazione che il giudice ha dato in ordine all'interpretazione di un certo fatto cosi come documentato da un filmato, sia o no logica, congrua ed adeguata”.

In ordine invece alla rivalutazione delle testimonianze, secondo la Cassazione, l'art. 6 CEDU sarebbe, in astratto, applicabile, ma tuttavia la relativa eccezione non è stata dedotta dal ricorrente, neppure in sede di discussione, per cui “il problema, quindi, che si pone è se l'eccezione relativa alla violazione dell'art. 6 CEDU possa o no essere rilevata d'ufficio”.

Sul punto la Corte ha quindi ritenuto che, anche in caso di riposta positiva al quesito, “la questione, nella presente fattispecie, non si pone in quanto il ricorso è manifestamente infondato e, quindi, inammissibile. Dal che consegue che si rende applicabile quel consolidato principio di diritto (ex plurimis SS.UU. 22.11.2000) secondo il quale l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto d'impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare d'ufficio ogni eccezione”.

Quindi anche quella, pur astrattamente sussistente, relativa alla violazione dell'art. 6 CEDU.
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