Le SS.UU. interrogate sulla questione di diritto se la disposizione dell'art. 578-bis cpp sia applicabile, in ipotesi di confisca per equivalente, ai fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 4, lettera f), L. 9 gennaio 2019, n. 3, che ha inserito nella stessa le parole "o la confisca prevista dall'art. 322-ter c.p. ", hanno statuito che "la disposizione dell'art. 578-bis cpp ha, con riguardo alla confisca per equivalente e alle forme di confisca che presentino comunque una componente sanzionatoria, natura anche sostanziale ed è, pertanto, inapplicabile in relazione ai fatti posti in essere anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 6, comma 4, D.Lgs. n. 1 marzo 2018, n. 21, che ha introdotto la suddetta disposizione".