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IMPUGNAZIONE PENALE AMMISSIBILE SE L'ATTO STAMPATO E SUCCESSIVAMENTE SCANNERIZZATO E' CORRETTAMENTE FIRMATO DIGITALMENTE

18 FEBBRAIO 2023


Nel caso deciso (Cass. Pen., Sez. III, 19.01.2023-10.02.2023, n. 5744) l'atto di impugnazione, dopo essere stato creato mediante un programma di videoscrittura, era stato stampato e trasformato in documento cartaceo, a sua volta ritrasformato in informatico mediante la scansione dell'immagine ed a quell'immagine era stata apposta dal difensore la firma digitale.
Secondo la Corte “a ciò tuttavia non consegue alcuna sanzione processuale nel sistema disegnato dal legislatore atteso che l'art. 24, comma 6- sexies, DL n. 137 del 2020, nel configurare alcune cause di inammissibilità specifiche per il caso di proposizione dell'atto ai sensi del comma 6-bis - (a) quando l'atto di impugnazione non è sottoscritto digitalmente dal difensore; b) quando le copie informatiche per immagine di cui al comma 6-bis non sono sottoscritte digitalmente dal difensore per conformità all'originale; c) quando l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è presente nel Registro generale degli indirizzi certificati di cui al comma 4; d) quando l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è intestato al difensore; e) quando l'atto è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4 o, nel caso di richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari personali e reali, a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per il tribunale di cui all'art. 309, comma 7, del codice di procedura penale dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4") -, ne prevede, con riguardo specifico alle circostanze in esame, solo quella della lett. a), dedicata alla firma dell'atto di impugnazione, perché le successive sono relative ai documenti allegati (lett. b) o alle modalità di spedizione (lett. c, d, ed e)”.
Concludono quindi i Giudici di legitimità: “La predetta disposizione, tuttavia, non risulta violata, perché l'atto di impugnazione è effettivamente sottoscritto con firma digitale. Nella norma del comma 6-sexies non si rinviene, infatti, sanzione della prescrizione del decreto del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati che prevede che il documento sia nativo digitale, ovvero che non debba passare attraverso il passaggio intermedio della scansione di una immagine”.
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