L’appello con il quale si proponga una questione di costituzionalità si risolve nella denuncia di un vizio di violazione di legge e dunque annoverabile tra le doglianze deducibili con l’impugnazione, in ragione della natura piena di revisio prioris istantiae propria di tale specifico tipo di gravame.
Così ha sancito la Corte di Cassazione, Sezione VI Penale, con sentenza n. 11955/17 depositata il 13 marzo, che ha ritenuto viziato il provvedimento del giudice territoriale, «sottrattosi alla disamina di un legittimo motivo d’appello sulla scorta di una categoria di inammissibilità estranea a quelle contemplate dall’art. 591 c.p.p.» ed ha quindi rinviato ad altra sezione della Corte d’appello per l’ulteriore corso.