Con sentenza n. 14840 depositata il 06.04.2023 le Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione hanno affermato il seguente principio di diritto: “L'istituto dell'ammissione alla prova (art. 168-bis cod. pen.) non trova applicazione con riferimento agli enti di cui al D.Lgs. n. 231 del 2001”. Con la stessa decisione la Corte ha stabilito che il Procuratore generale è legittimato, ai sensi dell'art. 464-quater, comma 7 cpp, ad impugnare con ricorso per cassazione, per i motivi di cui all'art. 606 cpp, l'ordinanza di ammissione alla prova (art. 464-bis, cpp), ritualmente comunicatagli ai sensi dell'art. 128 cpp e che, in conformità a quanto previsto dall'art. 586 cpp, in caso di omessa comunicazione dell'ordinanza è legittimato ad impugnare quest'ultima insieme con la sentenza al fine di dedurre anche motivi attinenti ai presupposti di ammissione alla prova.