A norma dell'art. 96, comma 2, cpp, la nomina del difensore deve essere fatta «con dichiarazione resa dall’autorità precedente ovvero consegnata alla stessa dal difensore o trasmessa con raccomandata»: secondo la Cassazione (sentenza 18.02.19-19.09.19, Sez. I, n. 38665) tale formalità non ammette equipollenti non essendo possibile equiparare l’invio del mandato difensivo tramite raccomandata all'invio telematico a mezzo pec. Quest'ultima non sarebbe infatti idonea a garantire la provenienza della missiva, l’originalità della firma e della sottoscrizione del documento allegato. La Corte ha così ribadito che la nomina del difensore deve essere depositata dinanzi al giudice che procede e deve essere eseguita mediante forme tali da non ammettere dubbi e incertezze sull’individuazione della persona incaricata; certezza che può essere raggiunta solo con la produzione rituale dell’atto di scelta, il quale deve dimostrare indiscutibilmente la volontà dell’interessato attraverso l’autografia o la personale dichiarazione. E il conferimento dell’incarico avvenuto con la produzione di una semplice copia dell’atto trasmessa a mezzo PEC non può avere efficacia dimostrativa.