Con sentenza n. 4319 depositata il 30.01.2014 le Sezioni Unite penali della Corte di Cassazione, chiamate a risolvere un ulteriore contrasto circa la delimitazione dei poteri di controllo del giudice per le indagini preliminari sull’operato del pubblico ministero, hanno stabilito che l’ordine di imputazione coatta di cui all’art. 409, comma 5, cpp emesso nei confronti di persona non indagata e nei confronti dell’indagato ma in relazione ad un reato diverso da quello oggetto della richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico ministero, costituiscono atti abnormi poiché esorbitano dai poteri del giudice per le indagini preliminari ed hanno precisato che le disposizioni dell’art. 409, commi 4 e 5, cpp debbono formare oggetto di interpretazione estremamente rigorosa, al fine di evitare qualsiasi ingerenza dell’organo giudicante nella sfera di autonomia della pubblica accusa.