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MEDIAZIONE CIVILE E POTERI DEL RAPPRESENTANTE

29 DICEMBRE 2022


La presenza delle parti è essenziale per lo svolgimento della mediazione ed è indiscusso che qualora la parte non possa o non voglia partecipare all’incontro di mediazione è possibile per la stessa parte delegare un terzo; quanto alla forma con la quale la delega debba essere conferita gli orientamenti non sono sempre conformi.
Secondo Cass. 27.03.2019, n. 8473 la procura conferita dalla parte deve essere speciale e sostanziale, quindi redatta e rilasciata per la specifica procedura di mediazione e deve contenere i poteri di “disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto”, di parteciparvi, negoziare, transigere, conciliare, acconsentire alla proroga del termine per l’espletamento e sottoscrivere il verbale. Non può inoltre rappresentare la parte privata l’Avvocato dotato di procura ad litem, inidonea allo scopo. A norma dell’art. 1392 cc la procura, a pena d’inefficacia, dovrà avere la stessa forma prevista per il contratto che il rappresentante deve/può concludere, per cui sarà necessaria una procura notarile nel caso di una divisione ereditaria avente ad oggetto immobili, ma non per controversie di locazione o per un inadempimento contrattuale o altre questioni di carattere obbligatorio.
In questo senso è generalmente orientata la giurisprudenza di merito, anche da ultimo con sentenza del Tribunale di Ravenna (n. 571/2022) secondo la quale la procura specifica per la mediazione, rilasciata a persona diversa dal difensore, potrà essere con firma autenticata oppure no a seconda del tipo di atto alla cui stipula è finalizzata e così come espressamente previsto dall’art. 1392 cc.
Secondo altre decisioni di merito (n. 393/2022 Tribunale di Genova; n. 320/2022 Tribunale di Pisa) la delega richiede l'autenticazione della firma da parte di un pubblico ufficiale o di un notaio, non potendo la procura essere autenticata dal difensore, in quanto quest’ultimo dotato di potere di autentica solo per il processo.
La riforma Cartabia [“le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione. In presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia”; “ove necessario il mediatore chiede alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza e ne dà atto a verbale”] non ha in proposito meglio chiarito.
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