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RESPONSABILITA' MEDICA: CHI RISPONDE

27 DICEMBRE 2015


Secondo la Cassazione (n. 25605 del 21.12. 2015) nel caso di responsabilità medica a seguito di intervento eseguito presso una casa di cura, quest’ultima risponde dei danni patiti dal paziente per inadempimento proprio ex art. 1218 cc e per il fatto del medico dipendente incorso in responsabilità professionale. In mancanza di prova sul riparto delle rispettive responsabilità, il criterio applicabile è quello dell’equivalenza, oltre a quello della solidarietà passiva ex lege.
Per giurisprudenza costante, in tema di responsabilità nei confronti del danneggiato, la struttura sanitaria risponde a titolo contrattuale dei danni patiti dal paziente sia per fatto proprio, ex art. 1218 cc, sia per fatto altrui, ex art. 1228 cc, quando i danni siano dipesi da medico di cui la struttura sanitaria si sia avvalsa a qualunque titolo.
Il rapporto che si instaura tra il paziente e la struttura sanitaria è un contratto atipico a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, da cui insorgono a carico della struttura sanitaria obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell’apprestamento di tutte le attrezzature necessarie.
La responsabilità della struttura nei confronti del paziente ha natura contrattuale e  può derivare, ai sensi dell’art. 1218 cc, dall’inadempimento delle obbligazioni a suo carico, nonché, ex art. 1228 cc, dall’inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario, anche se non si tratti di lavoro subordinato, non rilevando che il medico sia “di fiducia” del paziente.
Quanto al tema del riparto delle responsabilità, in mancanza di prova contraria, il criterio da applicare è quello dell’equivalenza delle rispettive responsabilità con la relativa solidarietà passiva dei condannati.
A norma dell’art. 2055 cc quando un medesimo danno è conseguenza di diverse azioni di più soggetti responsabili anche tra loro indipendenti, ma tra loro concorrenti, la responsabilità è solidale e nel dubbio le singole colpe relative si presumono uguali.
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