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SUI CRITERI DI GIUDIZIO PER LA SENTENZA DI PROSCIOGLIMENTO DEL GIUDICE DELL'UDIENZA PRELIMINARE

16 MARZO 2014


Con sentenza n. 11176 depositata il 07.03.2014 la IV Sezione Penale della Cassazione ha confermato che, anche dopo le modifiche apportate all'art. 425 c.p.p. dalla L. 105/1993, n. 105 e dalla L. 479/1999, l’udienza preliminare non ha subito una modifica della sua originaria funzione, “né ha mutato natura la sentenza di proscioglimento cui essa può dar luogo, che è e resta (prevalentemente) processuale e non di merito. Infatti identico è rimasto lo scopo cui l'udienza preliminare è preordinata: evitare i dibattimenti inutili, non accertare se l'imputato è colpevole o innocente”.

Il giudice dell'udienza preliminare può quindi pronunziare la sentenza di non luogo a procedere non già quando effettui un giudizio prognostico in esito al quale pervenga ad una valutazione di innocenza dell'imputato, ma in tutti quei casi nei quali non esista una prevedibile possibilità che il dibattimento possa invece pervenire ad una diversa soluzione. Né contrasta con tale ricostruzione il disposto dell'art. 425 cpp, comma 3, che prevede la pronunzia della sentenza di non luogo a procedere "anche quando gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contradditori o comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio": il parametro non è l'innocenza, ma l'impossibilità di sostenere l'accusa in giudizio. L'insufficienza e la contraddittorietà degli elementi devono, quindi, avere caratteristiche tali da non poter essere ragionevolmente considerate superabili nel giudizio.

Pertanto a meno che ci si trovi in presenza di elementi palesemente insufficienti per sostenere l'accusa in giudizio per l'esistenza di prove positive di innocenza o per la manifesta inconsistenza di quelle di colpevolezza, la sentenza di non luogo a procedere non è consentita quando l'insufficienza o contraddittorietà degli elementi acquisiti siano superabili in dibattimento. L'insufficienza o contraddittorietà degli elementi a carico dell'imputato deve dunque essere parametrata alla prognosi della inutilità del dibattimento e deve quindi escludersi un esito liberatorio in tutti i casi in cui detti elementi si prestino a soluzioni alternative ed "aperte".

Circa poi la valutazione dell’apporto del dibattimento che il GUP è tenuto ad operare “non è riducibile necessariamente ad un contributo di tipo probatorio, ma ben suscettibile di essere rappresentato anche dalle contrapposte valutazioni e argomentazioni relative agli elementi di prova pur immutabilmente acquisiti”; con il che si correla il proscioglimento ex art. 425 cpp solo all'ipotesi in cui la situazione di innocenza sia ritenuta non superabile in dibattimento non solo dall'acquisizione di nuove prove, ma anche da "una diversa e possibile rivalutazione degli elementi di prova già acquisiti", che possa essere effettuata dal giudice del dibattimento.

La valutazione di inutilità del dibattimento deve pertanto essere riferita ad una prognosi di immutabilità non solo del quadro probatorio, ma anche di quello "valutativo" del quadro già emerso, quand’anche completo.
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